La Legge di Stabilità ha prorogato per tutto il 2015 le detrazioni fiscali del 50% per ristrutturazione e del 65% per il risparmio energetico di edifici esistenti, mantenendo pressochè invariate le condizioni dell’anno precedente.
Una novità molto importante, forse poco conosciuta, ha riguardato la detrazione del 65% per i generatori a biomassa: questo tipo di intervento infatti godeva già dell’agevolazione fiscale ma un articolo della legge ha molto facilitato la procedura, stravolgendo (in meglio) i requisiti necessari per godere del bonus.
Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta: fino al 2014 per portare in detrazione un generatore a biomassa (caldaie e stufe a pellet, legna, cippato..) doveva essere raggiunto un indice di prestazione energetica minimo dell’edificio, in quanto rientrava tra gli interventi di riqualificazione globale (comma 344), ma che si raggiungeva solo in edifici ben isolati (recenti) o mediante ulteriori interventi di coibentazione dell’involucro, quindi raramente erano verificabili i requisiti necessari.
Dal 2015 invece sono stati ampliati sia i tipi di generatori agevolabili, sia facilitate le procedure per la verifica dei necessari parametri: questo tipo di generatori sono stati infatti inclusi nel comma 347, di cui fanno parte le caldaie a condensazione e le pompe di calore.
Nella pratica significa che caldaie, stufe e caminetti a biomassa sono sempre detraibili al 65% a patto di rispettare alcuni semplici requisiti (es. un rendimento minimo dell’85% e conformità alle classi A1 eA2 per pelle e cippato), sempre chiaramente in caso di installazione in edifici esistenti.
Ulteriore punto a a favore è che l’agevolazione spetta sia in caso di sostituzione di un generatore esistente (es. dismetto la caldaia a gas ed installo una caldaia a legna), sia in caso di nuova installazione (installo un generatore aggiuntivo ad uno già esistente o ne installo uno in un edificio in precedenza senza riscaldamento)
La detrazione massima è di 30'000 Euro, equivalente ad una spesa complessiva di circa 46'000 Euro.
Le tipologie di generatori ammesse all’agevolazione sono chiaramente indicate nella normativa, della quale si riporta sotto un estratto:
Quindi sono comprese caldaie fino a 500 Kw, stufe a pellet (idro e ad aria), caminetti ed inserti, termocucine, sempre a patto che possiedano i requisiti minimi richiesti dalla normativa visti sopra.
Per utilità si riportano sotto i link alla Guida dell'Agenzia delle Entrate per il 65% e al Vademecum dell'Enea per i generatori a biomassa, dove sono ulteriormente dettagliate le caratteristiche descritte in questo articolo:
- Guida Agenzia delle Entrate per la detrazione del 65% (ultima versione, Gennaio 2015)
- Vademecum Enea per la detrazione fiscale dei generatori a biomassa (ultima versione, Aprile 2015)