In pratica non serve più la maggioranza dei millesimi generali favorevoli per deliberare l’intervento di riqualificazione, ma è sufficiente che lo siano la maggioranza delle quote millesimali dei soli condomini intervenuti in assemblea.
Attualmente la normativa di riferimento è l'ultima riforma del condominio entrata in vigore nel giugno 2013, che ha modificato ed integrato la normativa precedente, ma è pur sempre in vigore la sopracitata legge che permette di derogare ai minimi necessari all'approvazione (art. 27, comma 22 legge 99/2009, derivante dalla legge 10/1991), permettendo di approvare gli interventi di risparmio energetico (es. cappotto) mediante maggioranza semplice (metà+1 degli intervenuti) ed aventi almeno 1/3 dei millesimi totali, a una sola condizione: che sia redatta una diagnosi energetica per la valutazione dell'intervento.
Quindi la differenza è in quest'ultimo punto: senza diagnosi sono necessari 500 millesimi, con diagnosi bastano 1/3 dei millesimi!
Purtroppo la normativa non è mai stata coordinata in maniera adeguata e chiara, portando spesso la questione più sull’aspetto legale (ausilio di un avvocato) che tecnico, in quanto pochi amministratori sono disposti a "rischiare" una forzatura in tale direzione, pur essendo prevista dalla legge.
Sono agevolati tutti gli interventi che comportano un risparmio energetico, sia a livello di involucro che impiantistico, come cappotti termici, coibentazione coperture e solai, infissi, ristrutturazione dell’impianto di riscaldamento, fonti rinnovabili in genere (come fotovoltaico o solare termico).
Intervenire a livello condominiale permette di ottenere grandi benefici in termini di risparmio energetico (quindi con bollette meno care), di comfort e di riqualificazione globale del fabbricato (incrementando anche il valore di mercato dello stesso) con spese tutto sommato contenute.
Ad esempio spesso basta un buon intervento di isolamento a cappotto per ridurre del 50% i consumi di combustibile per il riscaldamento e, grazie al risparmio annuale sulle bollette e alle detrazioni fiscali (vedi pagina dedicata alle detrazioni fiscali), la spesa si ammortizza nell’arco di 5-6 anni.
Un ulteriore importante aiuto viene dal D.Lgs. 115/08 che prevede delle semplificazioni a favore dell’efficienza energetica: l’art. 11 permette di derogare in materia di distanze dai confini di edifici limitrofi e delle strade per eseguire coibentazioni su pareti esterne e coperture che comportano aumenti di spessore fino a 20 cm per le prime e fino a 25 cm per i tetti.
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